Art. 18 · Informativa sul rischio operativo

Art. 18

Informativa sul rischio operativo

In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sul rischio operativo Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, all'articolo 438, lettera d), e all'articolo 446 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 17 «Informativa sul rischio operativo» dell'allegato I.
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