Art. 11
Informativa sull'uso del metodo standardizzato
In vigore dal 29 nov 2024
Informativa sull'uso del metodo standardizzato
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni seguenti sull'uso del metodo standardizzato:
a)
le informazioni di cui all'articolo 444, lettere da a) a e), e le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 10 «Informativa sul metodo standardizzato per il rischio di credito» dell'allegato I;
b)
le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui all'articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 4 «Informativa sui fondi propri» dell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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