Art. 9
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per le imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale
In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per le imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale
1. Quando le imprese di investimento che sono soggette all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, esse trasmettono le informazioni specificate nei modelli da C 01.00 a C 05.02 della sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale.
2. Quando le imprese di investimento che sono soggette all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano le informazioni sui requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, esse trasmettono le informazioni di cui all’, paragrafi da 1 a 4, e all’, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli, come specificato nella sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento.
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