Art. 7
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata
In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata
Gli enti che segnalano le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento come segue:
a)
per quanto riguarda l’obbligo di informazione di cui all’allegato I che precisa ulteriormente le informazioni da segnalare a norma degli del presente regolamento, con la frequenza ivi specificata;
b)
per quanto riguarda l’obbligo di informazione di cui all’allegato I che precisa ulteriormente le informazioni da segnalare in relazione alla solvibilità di gruppo riguardo ai soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento, con frequenza semestrale.
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