Art. 6 · Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale – segnalazioni semestrali

Art. 6

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale – segnalazioni semestrali

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale – segnalazioni semestrali 1.   Gli enti che segnalano le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I con frequenza semestrale. 2.   Gli enti presentano le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli C 14.00 e C 14.01 della sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I; fa eccezione il caso in cui appartengano ad un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. 3.   Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani come segue: a) se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all’1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni», gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello C 33.00; b) se il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate specificate alla riga 0010, colonna 0010, del modello C 33.00 è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati, gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) segnalano le informazioni specificate nel modello C 33.00, con una ripartizione completa per paese; c) gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello C 33.00, aggregando le esposizioni i) a livello complessivo, e ii) a livello nazionale. 4.   Gli enti trasmettono le informazioni relative alle perdite significative dovute al rischio operativo come segue: a) gli enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02; b) i grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02; c) gli enti diversi dai grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni seguenti: i) le informazioni specificate nella colonna 0080 del modello C 17.01 per le righe seguenti: (1) numero di eventi (eventi nuovi) (riga 0910), (2) importo delle perdite lorde (eventi nuovi) (riga 0920), (3) numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 0930), (4) adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni (riga 0940), (5) perdita singola massima (riga 0950), (6) somma delle cinque maggiori perdite (riga 0960), (7) importo complessivo dei recuperi diretti delle perdite (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 0970), (8) importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 0980); ii) le informazioni specificate nel modello C 17.02; d) gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02; e) i grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 continuano a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02; f) gli enti diversi dai grandi enti che nel dicembre 2024 calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono continuare a segnalare le informazioni specificate nei modelli C 17.01 e C 17.02.
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