Art. 5 · Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale – segnalazioni trimestrali

Art. 5

Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale – segnalazioni trimestrali

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale – segnalazioni trimestrali 1.   Gli enti che segnalano le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale trasmettono le informazioni specificate nella sezione 1 – «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» dell’allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale. 2.   Gli enti presentano le informazioni specificate nei modelli C 09.01 e C 09.02, in particolare le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese, se le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizioni, segnalate nella riga 0850 del modello C 04.00, sono pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 0860 del modello C 04.00. Le esposizioni sono considerate nazionali quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è stabilito l’ente. 3.   Gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (7) e che superano la soglia di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento segnalano le informazioni specificate nei modelli C 32.03 e C 32.04. 4.   Per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, fino al 31 dicembre 2025 gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
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