Art. 4 · Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione

Art. 4

Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione

In vigore dal 29 nov 2024
Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione 1.   Gli enti piccoli e non complessi iniziano a segnalare le informazioni di cui all’allegato I alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla data in cui tali enti hanno soddisfatto i criteri di cui all’, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che non soddisfano più tali criteri cessano di segnalare tali informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla data in cui non soddisfano più tali criteri. 2.   I grandi enti iniziano a segnalare le informazioni di cui all’allegato I alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla data in cui tali enti hanno soddisfatto i criteri di cui all’, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che non soddisfano più tali criteri cessano di segnalare tali informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni in cui non soddisfano più tali criteri. 3.   Gli enti iniziano a segnalare le informazioni di cui all’allegato I soggette alle soglie di cui all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafi 2 e 3, all’, all’, all’, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli da 17 a 20 del presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva al superamento di tali soglie per due date di riferimento per le segnalazioni consecutive. Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni soggette alle soglie stabilite nei suddetti articoli alla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti. 4.   In deroga al paragrafo 3, gli enti iniziano a segnalare le informazioni se essi soddisfano una delle seguenti condizioni nei sei mesi precedenti la data di riferimento per le segnalazioni: a) l’ente interessato è stato autorizzato a iniziare l’attività come ente creditizio ai sensi dell’ della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); b) l’ente è un’impresa di investimento soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 in virtù del superamento della soglia di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), di tale regolamento o in virtù di una decisione dell’autorità competente conformemente all’ della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); c) l’ente è un’entità risultante dalla fusione di almeno due enti o dalla scissione di un ente in almeno due enti. 5.   Per gli enti di cui al paragrafo 4, per le prime due date di riferimento, in relazione alle segnalazioni soggette alle soglie di cui all’, si applica quanto segue: a) gli enti che già alla prima data di riferimento superano la soglia pertinente segnalano le informazioni soggette a tale soglia sia per la prima che per la seconda data di riferimento; b) gli enti che superano la soglia pertinente solo alla seconda data di riferimento segnalano le informazioni soggette a tale soglia alla seconda data di riferimento. Gli enti che per la terza data di riferimento consecutiva sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti di cui alle lettere a) e b) possono interrompere la segnalazione delle informazioni soggette alla soglia alla data di riferimento per le segnalazioni successiva.
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