Art. 20 · Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII

Art. 20

Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII 1.   Nel segnalare le informazioni integrative per l’individuazione dei G-SII e l’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell’UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell’UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE presentano le informazioni specificate nella sezione 11 – «Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII» dell’allegato I del presente regolamento su base consolidata con frequenza trimestrale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) la misura dell’esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR; b) l’impresa madre nell’UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall’impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). 2.   Nel segnalare le informazioni integrative per l’individuazione dei G-SII e l’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti presentano le informazioni specificate nella sezione 11 – «Segnalazioni integrative ai fini dell’individuazione dei G-SII e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII» dell’allegato I del presente regolamento su base individuale con frequenza trimestrale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la misura dell’esposizione totale dell’ente è pari o superiore a 125 000 000 000 EUR; b) l’ente è situato in uno Stato membro partecipante ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 806/2014; c) l’ente non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata («ente autonomo»). 3.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), gli enti presentano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo entro l’orario di chiusura delle attività alle date d’invio seguenti: 1o luglio, 1o ottobre, 2 gennaio e 1o aprile. 4.   In deroga all’, per quanto riguarda le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue: a) l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, inizia immediatamente a segnalare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile, e presenta tali informazioni per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive; b) l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente autonomo, a seconda dei casi, cessa immediatamente di segnalare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell’esercizio contabile.
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