Art. 19 · Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività su base sia individuale che consolidata

Art. 19

Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività su base sia individuale che consolidata

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività su base sia individuale che consolidata 1.   Gli enti che segnalano il livello di gravami sulle attività di cui all’articolo 430, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 8 – «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività» dell’allegato I con le frequenze seguenti: a) le informazioni specificate nei modelli da F 32.01 a F 33.00 e nel modello F 35.00 di cui all’allegato I, sezione 8, del presente regolamento con frequenza trimestrale; b) le informazioni specificate nel modello F 34.00 di cui all’allegato I, sezione 8, del presente regolamento con frequenza annuale; c) le informazioni specificate nei modelli F 36.01 e F 36.02 di cui all’allegato I, sezione 8, del presente regolamento con frequenza semestrale. 2.   Gli enti presentano le informazioni di cui al paragrafo 1 come segue: a) gli enti presentano le informazioni specificate nella parte A della sezione 8 – «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività»; b) i grandi enti presentano le informazioni specificate nelle parti B, C ed E della sezione 8 – «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività»; c) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nelle parti B, C ed E della sezione 8 – «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività», se il livello di gravami sulle attività dell’ente, specificato come (valore contabile delle attività vincolate e garanzie)/(totale delle attività e garanzie), è pari o superiore al 15 %; d) gli enti segnalano le informazioni specificate nella parte D della sezione 8 – «Segnalazioni riguardanti i gravami sulle attività», solo se emettono le obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
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