Art. 18 · Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche per il controllo della liquidità su base sia individuale che consolidata

Art. 18

Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche per il controllo della liquidità su base sia individuale che consolidata

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche per il controllo della liquidità su base sia individuale che consolidata Gli enti che segnalano le informazioni sulle ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui all’articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 9 – «Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche per il controllo della liquidità» dell’allegato I del presente regolamento con le frequenze seguenti: a) i grandi enti presentano le informazioni specificate nel modello C 66.01 e nei modelli da C 67.00 a C 71.00 di cui all’allegato I, sezione 9, del presente regolamento con frequenza mensile; b) gli enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nei modelli C 66.0, C 67.00 e C 71.00 di cui all’allegato I, sezione 9, del presente regolamento con frequenza trimestrale; c) gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nei modelli da C 66.01 a C 69.00 e nel modello C 71.00 di cui all’allegato I, sezione 9, del presente regolamento con frequenza mensile.
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