Art. 17
Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile su base sia individuale che consolidata
In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile su base sia individuale che consolidata
Gli enti che segnalano il requisito di finanziamento stabile di cui all’articolo 413 del regolamento (UE) n. 575/2013 e a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 7 – «Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile» dell’allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale come segue:
a)
gli enti piccoli e non complessi che hanno scelto di calcolare il loro coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) utilizzando la metodologia di cui alla parte sei, titolo IV, capi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, previa autorizzazione della loro autorità competente conformemente all’articolo 428 sextricies dello stesso regolamento, presentano i modelli C 82 e C 83;
b)
gli enti diversi da quelli di cui alla lettera a) presentano i modelli C 80 e C 81;
c)
tutti gli enti presentano il modello C 84.
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