Art. 16 · Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità su base sia individuale che consolidata

Art. 16

Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità su base sia individuale che consolidata

In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità su base sia individuale che consolidata 1.   Gli enti che segnalano la copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 10 – «Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità» dell’allegato I del presente regolamento con frequenza mensile. 2.   Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla sezione 10 «Segnalazioni riguardanti la copertura della liquidità» dell’allegato I del presente regolamento, gli enti tengono conto delle informazioni presentate per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa nei 30 giorni di calendario successivi alla data di riferimento.
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