Art. 15
Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base sia individuale che consolidata
In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base sia individuale che consolidata
1. Gli enti che segnalano il coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni specificate nella sezione 6 – «Segnalazione della leva finanziaria» dell’allegato I del presente regolamento con frequenza trimestrale. Solo i grandi enti presentano il modello C 48.00 relativo alle informazioni sulla volatilità del coefficiente di leva finanziaria.
2. Le informazioni specificate nella cella {r0410;c0010}, relativa alle attività totali, del modello C 40.00 sono fornite unicamente da:
a)
grandi enti che sono G-SII o che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza semestrale;
b)
grandi enti diversi dai G-SII che non sono enti quotati, con frequenza annuale;
c)
enti diversi dai grandi enti ed enti piccoli e non complessi che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza annuale.
3. Gli enti segnalano le informazioni aggiuntive sul coefficiente di leva finanziaria specificate nelle celle {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} e {r0060;c0070} del modello C 40.00, se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
la quota di derivati specificata come la misura dell’esposizione in derivati divisa per la misura dell’esposizione complessiva è superiore all’1,5 %;
b)
la quota di derivati specificata come la misura dell’esposizione in derivati divisa per la misura dell’esposizione complessiva supera il 2 %.
Se un ente soddisfa solo la condizione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), l’ente inizia a segnalare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.
4. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati specificato nella cella {r0010;c0070} del modello C 40.00 è superiore a 10 000 milioni di EUR segnalano le informazioni di cui alle celle {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} e {r0060;c0070} del modello 40.00, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3.
Ai fini del primo comma, non si applicano i criteri di inclusione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.
5. Gli enti segnalano le informazioni di cui alle celle {r0020;c0075}, {r0050;c0075} e {r0050;c0085} del modello C 40.00 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
il volume dei derivati su crediti specificato nel modello C 40.00 come {r0020;c0070} + {r0050;c0070} è superiore a 300 milioni di EUR;
b)
il volume dei derivati su crediti specificato nel modello C 40.00 come {r0020;c0070} + {r0050;c0070} è superiore a 500 milioni di EUR.
Se un ente soddisfa solo la condizione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), l’ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.
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