Art. 6 · Ambito del registro delle informazioni su base subconsolidata e consolidata

Art. 6

Ambito del registro delle informazioni su base subconsolidata e consolidata

In vigore dal 29 nov 2024
Ambito del registro delle informazioni su base subconsolidata e consolidata 1.   Nel caso dei gruppi le imprese madri tengono conto della pertinente normativa settoriale dell'Unione nel determinare le entità da inserire nel registro delle informazioni. 2.   Il registro delle informazioni mantenuto e aggiornato su base subconsolidata e consolidata comprende tutte le entità finanziarie e i fornitori intragruppo di servizi TIC che fanno parte del sottogruppo e del gruppo.
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