Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 nov 2024
Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il presente regolamento si applica a: a) operatori di i) aeromobili immatricolati in uno Stato membro, purché e nella misura in cui lo Stato membro non abbia trasferito le proprie competenze in applicazione della convenzione di Chicago a un paese terzo e l'aeromobile non sia operato da un operatore di aeromobili di un paese terzo; ii) aeromobili immatricolati in un paese terzo e impiegati da un operatore di aeromobili stabilito, residente o avente la sede principale di attività in un territorio cui si applicano i trattati; b) titolari di certificato di omologazione, certificato di omologazione ristretto, certificato di omologazione supplementare, approvazione di una modifica di progetto o approvazione di un progetto di riparazione rilasciato dall'Agenzia in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1)o il cui rilascio si ritiene avvenuto in conformità all'articolo 3 del medesimo regolamento; c) richiedenti un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto per un velivolo pesante per il quale la domanda è stata presentata prima del 1° gennaio 2019 e a cui il certificato è rilasciato dopo il 26 agosto 2020, nei casi indicati nell'allegato I (parte 26).»; (*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj)." 2) l' è così modificato: a) le lettere da b) a c bis) sono sostituite dalle seguenti: «b) “velivolo pesante” si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli pesanti »CS-25« o equivalenti nella propria base di certificazione; b bis) “piccolo velivolo” si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli appartenenti alla categoria Normal»CS-23« o equivalente nella propria base di certificazione; c) “elicottero pesante” si intende un elicottero dotato delle specifiche di certificazione per aerogiri pesanti »CS-29« o equivalenti nella propria base di certificazione; c bis) “elicottero leggero” si intende un elicottero dotato delle specifiche di certificazione per aerogiri leggeri “CS-27” o equivalenti nella propria base di certificazione;»; b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) “programma di controllo e di prevenzione della corrosione” (corrosion prevention and control programme — CPCP) si intende un documento che riflette un approccio sistematico volto a prevenire e controllare la corrosione della struttura primaria di un velivolo attraverso dei compiti di base per quanto concerne la corrosione, tra cui ispezioni, settori oggetto di tali compiti, livelli definiti di corrosione e tempi di esecuzione (soglie di attuazione e frequenza degli interventi);»; c) le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti: «i) “struttura di base” si intende la struttura progettata in conformità al certificato di omologazione o al certificato di omologazione ristretto per tale modello di velivolo (ossia la configurazione del modello di velivolo alla consegna); j) “struttura di base critica dal punto di vista della fatica” (fatigue-critical baseline structure — FCBS) si intende la struttura di base di un velivolo classificata dal titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto come struttura critica dal punto di vista della fatica;»; d) le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti: «m) “ispezione della tolleranza ai danni” (damage tolerance inspection — DTI) si intende un obbligo di ispezione documentato o un altro intervento di manutenzione elaborato dai titolari di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare o di un'approvazione di una modifica di maggiore entità esistente, come specificato all'allegato I (parte 26), a seguito di una valutazione della tolleranza ai danni che comprende i settori da sottoporre a ispezione, il metodo di ispezione, le procedure di ispezione (compresi la sequenza delle fasi dell'ispezione e i criteri di accettazione e di rifiuto), la soglia ispettiva e la frequenza di tali ispezioni, nonché, ove opportuno, l'indicazione specifica di interventi di manutenzione, quali una sostituzione, una riparazione o una modifica; n) “ispezione della tolleranza ai danniorientamenti per la valutazione delle riparazioni” (repair evaluation guideline — REG) si intende un processo e un calendario di attuazione per l'esecuzione di controlli istituiti dal titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per riparazioni che incidono sulle strutture critiche dal punto di vista della fatica, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità strutturale di tutte le riparazioni pertinenti, come specificato al punto 26.309 dell'allegato I (parte 26);»; 3) l'articolo 3 è soppresso; 4) l'allegato I (parte 26) è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
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