Art. 4 · Formato elettronico di comunicazione e regole sulla marcatura

Art. 4

Formato elettronico di comunicazione e regole sulla marcatura

In vigore dal 29 nov 2024
Formato elettronico di comunicazione e regole sulla marcatura 1.   Nel redigere la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, le imprese garantiscono quanto segue: a) l’uso del formato XHTML e l’integrazione di marcature utilizzando le specifiche Inline XBRL, conformemente alle specifiche XBRL applicabili di cui all’allegato II; b) la marcatura delle informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell’allegato IV, tabella 2, conformemente alle prescrizioni in materia di marcatura e di deposito di cui all’allegato III. 2.   Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le imprese possono marcare le informazioni comunicate utilizzando la tassonomia di base con gli elementi elencati nell’allegato IV, tabella 3.
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