Art. 2
Trasparenza pre-negoziazione
In vigore dal 28 nov 2024
Trasparenza pre-negoziazione
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, di cui all’articolo 76, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, conformemente al tipo di sistemi di negoziazione che gestiscono, elencati nella tabella 1 dell’allegato I del presente regolamento.
2. Quando si verificano le condizioni di mercato oggettive di cui alla lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici gli ordini che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
gli ordini sono subordinati al verificarsi di condizioni di mercato oggettive predefinite dal protocollo del sistema di negoziazione;
b)
gli ordini non possono interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla piattaforma di negoziazione;
c)
dopo la pubblicazione nel book di negoziazione, gli ordini interagiscono con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascun ordine di cripto-attività di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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