Art. 2 · Trasparenza pre-negoziazione

Art. 2

Trasparenza pre-negoziazione

In vigore dal 28 nov 2024
Trasparenza pre-negoziazione 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, di cui all’articolo 76, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, conformemente al tipo di sistemi di negoziazione che gestiscono, elencati nella tabella 1 dell’allegato I del presente regolamento. 2.   Quando si verificano le condizioni di mercato oggettive di cui alla lettera a), i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici gli ordini che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) gli ordini sono subordinati al verificarsi di condizioni di mercato oggettive predefinite dal protocollo del sistema di negoziazione; b) gli ordini non possono interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla piattaforma di negoziazione; c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione, gli ordini interagiscono con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i dettagli di ciascun ordine di cripto-attività di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato I.
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