Art. 9 · Requisiti generali

Art. 9

Requisiti generali

In vigore dal 28 nov 2024
Requisiti generali 1.   Gli organismi di certificazione sono accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) conformemente alla norma EN ISO/IEC 17065:2012, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti nei sistemi nazionali di certificazione conformemente al paragrafo 2. 2.   Ai fini dell’accreditamento, gli organismi di certificazione soddisfano tutti i seguenti requisiti di competenza: a) conoscenze dettagliate e tecniche in merito alle architetture pertinenti di una soluzione di portafoglio e del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale detta soluzione è fornita, nonché delle minacce e dei rischi pertinenti per tali architetture; b) conoscenza in merito alle soluzioni di sicurezza disponibili e alle loro proprietà a norma dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502; c) conoscenza delle attività svolte in virtù dei certificati di conformità applicati ai componenti della soluzione di portafoglio e del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale detta soluzione è fornita, in quanto oggetto della certificazione; d) conoscenze dettagliate in merito al sistema nazionale di certificazione applicabile istituito conformemente al capo II. 3.   Gli organismi di certificazione svolgono le loro attività di vigilanza in particolare sulla base delle informazioni seguenti: a) informazioni provenienti dagli organismi nazionali di accreditamento e dalle autorità di vigilanza del mercato pertinenti; b) informazioni derivanti da audit e indagini propri o di altre autorità; c) reclami e ricorsi pervenuti a norma dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2981:oj#art-9