Art. 7 · Requisiti generali

Art. 7

Requisiti generali

In vigore dal 28 nov 2024
Requisiti generali 1.   I titolari dei sistemi elaborano e mantengono sistemi nazionali di certificazione e ne disciplinano le attività. 2.   I titolari dei sistemi possono subappaltare a terzi i loro compiti, in tutto o in parte. In caso di subappalto a un soggetto privato, i titolari dei sistemi definiscono i doveri e le responsabilità di tutte le parti stipulando un contratto. I titolari dei sistemi restano responsabili di tutte le attività subappaltate svolte dai loro subcontraenti. 3.   I titolari dei sistemi svolgono le loro attività di monitoraggio, se del caso, almeno sulla base delle informazioni seguenti: a) informazioni provenienti da organismi di certificazione, organismi nazionali di accreditamento e autorità di vigilanza del mercato pertinenti; b) informazioni derivanti da audit e indagini propri o di altre autorità; c) reclami e ricorsi pervenuti a norma dell’. 4.   I titolari dei sistemi informano il gruppo di cooperazione in merito alle revisioni dei sistemi nazionali di certificazione. Tale notifica fornisce al gruppo di cooperazione informazioni adeguate ai fini della formulazione di raccomandazioni ai titolari dei sistemi e di pareri sui sistemi nazionali di certificazione aggiornati.
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