Art. 20 · Protezione delle informazioni

Art. 20

Protezione delle informazioni

In vigore dal 28 nov 2024
Protezione delle informazioni Nell’ambito dei sistemi nazionali di certificazione, tutte le persone o organizzazioni cui è concesso l’accesso a informazioni nello svolgimento delle attività nell’ambito del sistema nazionale di certificazione sono tenute a garantire la sicurezza e la protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate, nonché a preservare i diritti di proprietà intellettuale, e ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate al fine di garantire tale riservatezza.
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