Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 nov 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «soluzione di portafoglio»: una combinazione di software, hardware, servizi, impostazioni e configurazioni, comprese le istanze di portafoglio, una o più applicazioni crittografiche sicure per il portafoglio e uno o più dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio; 2) «titolare del sistema»: un’organizzazione responsabile dello sviluppo e del mantenimento di un sistema di certificazione; 3) «oggetto della certificazione»: prodotti, processi e servizi, o una loro combinazione, ai quali si applicano i requisiti specificati; 4) «applicazione crittografica sicura per il portafoglio»: un’applicazione che gestisce risorse critiche tramite un collegamento alle funzioni crittografiche e non crittografiche fornite dal dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio e l’uso di tali funzioni; 5) «istanza di portafoglio»: l’applicazione installata e configurata su un dispositivo o su un ambiente di un utente del portafoglio, che fa parte di un’unità di portafoglio, e che l’utente del portafoglio utilizza per interagire con l’unità di portafoglio; 6) «dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio»: un dispositivo resistente alle manomissioni che fornisce un ambiente collegato all’applicazione crittografica sicura per il portafoglio e da essa utilizzato per proteggere le risorse critiche e fornire funzioni crittografiche per l’esecuzione sicura di operazioni critiche; 7) «registro dei rischi»: un registro delle informazioni pertinenti per il processo di certificazione riguardanti i rischi individuati; 8) «fornitore del portafoglio»: una persona fisica o giuridica che fornisce soluzioni di portafoglio; 9) «organismo di certificazione»: un organismo terzo di valutazione della conformità che gestisce sistemi di certificazione; 10) «unità di portafoglio»: una configurazione unica di una soluzione di portafoglio che comprende istanze di portafoglio, applicazioni crittografiche sicure per il portafoglio e dispositivi crittografici sicuri per il portafoglio forniti da un fornitore del portafoglio a un singolo utente del portafoglio; 11) «risorse critiche»: risorse all’interno di un’unità di portafoglio o ad essa relative, di importanza tale che un’eventuale compromissione della loro disponibilità, riservatezza o integrità avrebbe un effetto estremamente grave e debilitante sulla possibilità di fare affidamento sull’unità di portafoglio; 12) «utente del portafoglio»: un utente che ha il controllo dell’unità di portafoglio; 13) «incidente»: un incidente quale definito all’, punto 6, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 14) «politica di divulgazione incorporata»: un insieme di norme, incorporato in un attestato elettronico di attributi dal suo fornitore, che indica le condizioni che una parte facente affidamento sul portafoglio deve soddisfare per accedere all’attestato elettronico di attributi.
Storico versioni

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