Art. 11
Notifica all’organismo di vigilanza
In vigore dal 28 nov 2024
Notifica all’organismo di vigilanza
Gli organismi di certificazione notificano all’organismo di vigilanza di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 il rilascio, la sospensione e l’annullamento dei certificati di conformità delle soluzioni di portafoglio e del regime di identificazione elettronica nel contesto del quale dette soluzioni sono fornite.
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