Art. 4 · Notifiche da parte di Stati membri

Art. 4

Notifiche da parte di Stati membri

In vigore dal 28 nov 2024
Notifiche da parte di Stati membri 1.   Attraverso il sistema elettronico sicuro per le notifiche di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono come minimo le informazioni specificate nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri effettuano le notifiche quanto meno in lingua inglese. Gli Stati membri non sono tenuti a tradurre alcun documento a sostegno delle notifiche qualora ciò comporti un onere amministrativo o finanziario irragionevole. 3.   La Commissione può chiedere informazioni supplementari o chiarimenti agli Stati membri al fine di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni notificate.
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