Art. 3 · Sistema per le notifiche

Art. 3

Sistema per le notifiche

In vigore dal 28 nov 2024
Sistema per le notifiche 1.   Entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri un sistema elettronico sicuro per le notifiche che consente agli Stati membri di notificare le informazioni sugli organismi e sui meccanismi di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 910/2014. 2.   Il sistema elettronico sicuro per le notifiche è conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato I.
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