Art. 9 · Registrazioni di transazioni

Art. 9

Registrazioni di transazioni

In vigore dal 28 nov 2024
Registrazioni di transazioni 1.   Indipendentemente dal fatto che una transazione sia completata o meno, le istanze di portafoglio registrano tutte le transazioni con le parti facenti affidamento sul portafoglio e altre unità di portafoglio, comprese l’apposizione di firme e sigilli elettronici. 2.   Tra le informazioni registrate figurano come minimo: a) l’ora e la data della transazione; b) il nome, i dati di contatto e l’identificatore univoco della corrispondente parte facente affidamento sul portafoglio e dello Stato membro in cui tale parte è stabilita o, nel caso di altre unità di portafoglio, le informazioni pertinenti desunte dall’attestato di unità di portafoglio; c) il tipo o i tipi di dati richiesti e presentati nel contesto della transazione; d) nel caso di transazioni non completate, il motivo di tale mancato completamento. 3.   I fornitori di portafogli garantiscono l’integrità, l’autenticità e la riservatezza delle informazioni registrate. 4.   Le istanze di portafoglio registrano le segnalazioni inviate dall’utente del portafoglio alle autorità di protezione dei dati attraverso la loro unità di portafoglio. 5.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili al fornitore del portafoglio, ove necessario per la prestazione di servizi di portafoglio, sulla base di un consenso preventivo esplicito prestato dall’utente del portafoglio. 6.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono accessibili fintantoché ciò è richiesto dal diritto dell’Unione o dal diritto interno. 7.   I fornitori di portafogli consentono agli utenti del portafoglio di esportare le informazioni registrate di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2979:oj#art-9