Art. 6
Autenticità e validità dell’unità di portafoglio
In vigore dal 28 nov 2024
Autenticità e validità dell’unità di portafoglio
1. I fornitori di portafogli garantiscono che ciascuna unità di portafoglio contenga attestati di unità di portafoglio.
2. I fornitori di portafogli garantiscono che gli attestati di unità di portafoglio di cui al paragrafo 1 contengano chiavi pubbliche e che le corrispondenti chiavi private siano protette da un dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio.
3. I fornitori di portafogli:
a)
informano gli utenti del portafoglio in merito ai loro diritti e obblighi in relazione alla loro unità di portafoglio;
b)
forniscono meccanismi, indipendenti dalle unità di portafoglio, per l’identificazione e l’autenticazione sicure degli utenti del portafoglio;
c)
garantiscono che gli utenti del portafoglio abbiano il diritto di chiedere la revoca dei loro attestati di unità di portafoglio, utilizzando i meccanismi di autenticazione di cui alla lettera(b).
Storico versioni
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