Art. 14 · Pseudonimi

Art. 14

Pseudonimi

In vigore dal 28 nov 2024
Pseudonimi 1.   Le unità di portafoglio supportano la generazione di pseudonimi per gli utenti del portafoglio conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato V. 2.   Le unità di portafoglio supportano la generazione, su richiesta di una parte facente affidamento sul portafoglio, di uno pseudonimo specifico e unico per tale parte e forniscono detto pseudonimo alla parte facente affidamento sul portafoglio o da solo, o in combinazione con qualsiasi dato di identificazione personale o attestato elettronico di attributi richiesto da tale parte.
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