Art. 11 · Firme e sigilli elettronici qualificati

Art. 11

Firme e sigilli elettronici qualificati

In vigore dal 28 nov 2024
Firme e sigilli elettronici qualificati 1.   I fornitori di portafogli garantiscono che gli utenti del portafoglio possano ricevere certificati qualificati per firme elettroniche qualificate o sigilli elettronici qualificati collegati a dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati che sono locali, esterne/i o remote/i in relazione alle istanze di portafoglio. 2.   I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio siano in grado di interfacciarsi in modo sicuro con uno dei tipi seguenti di dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati: dispositivi per la creazione di firme qualificate o sigilli qualificati locali, esterni o gestiti a distanza ai fini dell’utilizzo dei certificati qualificati di cui al paragrafo 1. 3.   I fornitori di portafogli garantiscono che gli utenti del portafoglio che sono persone fisiche dispongano, quanto meno per fini non professionali, di un accesso gratuito alle applicazioni per la creazione di firme che consentono la creazione di firme elettroniche qualificate gratuite utilizzando i certificati di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2979:oj#art-11