Art. 4 · Rilascio di attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio

Art. 4

Rilascio di attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio

In vigore dal 28 nov 2024
Rilascio di attestati elettronici di attributi a unità di portafoglio 1.   Gli attestati elettronici di attributi rilasciati a unità di portafoglio sono conformi ad almeno una delle norme dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione. 2.   I fornitori di attestati elettronici di attributi si identificano nei confronti delle unità di portafoglio utilizzando il loro certificato di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio. 3.   I fornitori di attestati elettronici di attributi garantiscono che gli attestati elettronici di attributi rilasciati a unità di portafoglio contengano le informazioni necessarie per l’autenticazione e la convalida di tali attestati elettronici di attributi.
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