Art. 3
Rilascio di dati di identificazione personale a unità di portafoglio
In vigore dal 28 nov 2024
Rilascio di dati di identificazione personale a unità di portafoglio
1. I fornitori di dati di identificazione personale rilasciano dati di identificazione personale alle unità di portafoglio conformemente ai regimi di identificazione elettronica nel contesto dei quali le soluzioni di portafoglio sono fornite.
2. I fornitori di dati di identificazione personale garantiscono che i dati di identificazione personale rilasciati alle unità di portafoglio contengano le informazioni necessarie per l’autenticazione e la convalida dei dati di identificazione personale.
3. I fornitori di dati di identificazione personale garantiscono che i dati di identificazione personale rilasciati alle unità di portafoglio siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati di identificazione personale rilasciati a un determinato utente del portafoglio siano univoci per lo Stato membro.
5. I fornitori di dati di identificazione personale garantiscono che i dati di identificazione personale da essi rilasciati siano associati crittograficamente all’unità di portafoglio a cui sono rilasciati.
6. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibile un elenco delle soluzioni di portafoglio supportate da fornitori di dati di identificazione personale che fanno parte dei regimi di identificazione elettronica dello Stato membro in questione.
7. Gli Stati membri registrano gli utenti del portafoglio conformemente ai requisiti relativi alla registrazione al livello di garanzia elevato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (11). Nel contesto del processo di registrazione, i fornitori di dati di identificazione personale effettuano la verifica dell’identità dell’utente del portafoglio conformemente ai requisiti relativi al controllo dell’identità e alla verifica prima di rilasciare i dati di identificazione personale all’unità di portafoglio dell’utente del portafoglio corrispondente.
8. Quando rilasciano dati di identificazione personale a unità di portafoglio, i fornitori di dati di identificazione personale si identificano nei confronti delle unità di portafoglio utilizzando il loro certificato di accesso della parte facente affidamento sul portafoglio oppure utilizzando un altro meccanismo di autenticazione conformemente ad un regime di identificazione elettronica notificato al livello di garanzia elevato.
9. Prima di rilasciare dati di identificazione personale a un’unità di portafoglio, i fornitori di dati di identificazione personale autenticano e convalidano l’attestato di unità di portafoglio dell’unità di portafoglio e verificano che l’unità di portafoglio appartenga a una soluzione di portafoglio accettata dal fornitore di dati di identificazione personale oppure utilizzano un altro meccanismo di autenticazione conformemente ad un regime di identificazione elettronica notificato al livello di garanzia elevato.
Storico versioni
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