Art. 2 · Modifica del regolamento (UE) 2017/625

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) 2017/625

In vigore dal 27 nov 2024
Modifica del regolamento (UE) 2017/625 All’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625, è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti soggetti alle misure di cui all’, paragrafo 2, lettera g), che entrano nell’Unione nel bagaglio personale dei passeggeri o attraverso i servizi postali e destinati al consumo o all’uso personale, sono esentati dall’obbligo di notifica stabilito al paragrafo 5 del presente articolo se la non conformità riguarda l’assenza del certificato fitosanitario o di altro attestato ufficiale di cui all’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Le autorità competenti tengono un registro di tali casi di non conformità e presentano annualmente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri una relazione contente una sintesi di tale registro. Tale relazione è presentata mediante l’IMSOC.» ;
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