Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031
Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:
1)
all’articolo 18, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tali notifiche sono effettuate attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.»
;
2)
all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. La rilevazione della presenza dell’organismo nocivo in questione nella zona cuscinetto di cui al paragrafo 2 del presente articolo e l’abolizione delle aree delimitate di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono notificate attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.»
;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 19 bis
Gruppo dell’Unione per le emergenze fitosanitarie
1. È istituito un gruppo dell’Unione per le emergenze fitosanitarie (“gruppo”) composto da esperti, allo scopo di fornire agli Stati membri, su loro richiesta, assistenza urgente in relazione alle misure da adottare a norma degli articoli da 10 a 19, 27 e 28 per i nuovi focolai di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30. In casi giustificati, il gruppo può inoltre fornire assistenza urgente ai paesi terzi che confinano con il territorio dell’Unione o che presentano un rischio fitosanitario imminente per tale territorio, su richiesta di uno o più Stati membri e del paese terzo interessato, in relazione ai focolai nei loro territori di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30.
Per ogni caso di assistenza, la Commissione nomina membri specifici di tale gruppo, sulla base delle loro competenze e in consultazione con lo Stato membro o il paese terzo interessato.
Tale assistenza può includere in particolare:
a)
assistenza scientifica, tecnica e gestionale in loco o da remoto per quanto riguarda l’eradicazione degli organismi nocivi interessati, la prevenzione della loro diffusione e altre misure, in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessato da focolai di organismi nocivi o da sospetti tali;
b)
consulenza scientifica specifica sui metodi diagnostici adeguati in, a seconda dei casi, coordinamento con il pertinente laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/625 e con altri laboratori di riferimento;
c)
assistenza specifica, a seconda dei casi, per sostenere il coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi e con tali laboratori.
Il contenuto, le condizioni e il calendario di tale assistenza sono stabiliti dalla Commissione in accordo con lo Stato membro o il paese terzo interessato e con i rispettivi Stati membri che forniscono gli esperti.
2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione l’elenco degli esperti che propongono di designare come membri del gruppo e mantenere tale elenco aggiornato. Gli Stati membri forniscono contestualmente tutte le informazioni pertinenti relative al profilo professionale e alle competenze di ogni esperto proposto.
3. I membri del gruppo hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione alle attività in loco del gruppo e, se del caso, per aver ricoperto la funzione di coordinatore del gruppo o di relatore in merito a una specifica missione di assistenza.
L’indennità e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sono pagati dalla Commissione in conformità delle norme per il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altro tipo per gli esperti.»
;
4)
all’articolo 22, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l’anno civile precedente. Tali relazioni includono informazioni riguardanti i luoghi in cui sono state svolte le indagini, il calendario delle indagini, gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti interessati, il numero di ispezioni e campionamenti effettuati e i dati riguardanti la presenza di ciascun organismo nocivo interessato. Tali relazioni sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.»
;
5)
l’articolo 23 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I programmi d’indagine pluriennali sono elaborati per un periodo di cinque-dieci anni. Tali programmi sono rivisti e aggiornati sulla base delle norme applicabili e della situazione fitosanitaria del territorio interessato.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri notificano, su richiesta della Commissione, i loro programmi d’indagine pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri. Tali notifiche sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.»
;
6)
all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l’anno civile precedente. Tali relazioni sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.»
;
7)
all’articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Piani di emergenza possono essere combinati per più organismi nocivi prioritari aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi prioritari da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati. Analogamente, gli Stati membri possono cooperare per sincronizzare i piani di emergenza per talune specie, se del caso per specie di organismi nocivi prioritari aventi una biologia e gamme sovrapposte o adiacenti di specie ospiti simili.»
;
8)
all’articolo 30, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le suddette misure attuano, se del caso, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g). Tali misure possono includere il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione e prescrizioni relative all’introduzione e allo spostamento nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.»
;
9)
all’articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l’anno civile precedente. Tali notifiche sono trasmesse attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.»
;
10)
all’articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. Qualora piante da impianto siano state introdotte o spostate nel territorio dell’Unione in modo non conforme al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie e notificano tale non conformità e tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103.
Gli Stati membri notificano tali misure anche al paese terzo dal quale le piante da impianto sono state introdotte nel territorio dell’Unione.»
;
11)
all’articolo 42 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio.
Tale atto delegato definisce tutti gli elementi seguenti:
a)
la preparazione delle prove per la valutazione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio;
b)
le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali prove;
c)
le procedure per tale valutazione;
d)
il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati.»
;
12)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 42 bis
Deroghe temporanee ai divieti di cui agli articoli 40 e 42 e alle prescrizioni di cui all’articolo 41
1. In deroga all’articolo 40, paragrafo 1, e all’articolo 41, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee al divieto di cui all’articolo 40, paragrafo 1, e alle prescrizioni particolari ed equivalenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici originari di uno o più paesi terzi che presentano un rischio fitosanitario non ancora pienamente valutato.
Tali atti di esecuzione:
a)
stabiliscono misure temporanee relative all’introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione, conformemente ai principi di cui all’allegato II, sezione 2; e
b)
modificano le pertinenti parti degli atti di esecuzione di cui all’articolo 40, paragrafo 2, e all’articolo 41, paragrafo 2, inserendo un riferimento alla deroga relativa alla pianta, al prodotto vegetale o ad altro oggetto in questione.
2. Le deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i)
la Commissione ha ricevuto prove che giustificano l’adozione di deroghe temporanee con prescrizioni equivalenti o più rigorose di quelle di cui all’articolo 41; oppure
ii)
il paese terzo in questione ha presentato alla Commissione una richiesta contenente garanzie ufficiali scritte relative all’applicazione nel suo territorio, prima e al momento della presentazione della richiesta, delle misure necessarie per affrontare il rischio fitosanitario in questione; e
b)
è stato dimostrato mediante una valutazione che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando le misure necessarie per affrontare il rischio fitosanitario in questione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la procedura da seguire per concedere le deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto delegato definisce gli elementi della procedura seguenti:
a)
la preparazione, il contenuto e la presentazione delle richieste e dei fascicoli da parte dei paesi terzi in questione;
b)
le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali richieste e fascicoli, compresa, se del caso, la consultazione di organismi scientifici o l’esame di pareri o studi scientifici;
c)
il trattamento delle richieste e dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati.
4. In deroga all’articolo 42, paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee agli atti di cui all’articolo 42, paragrafo 3, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il rischio fitosanitario delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti ad alto rischio in questione non è stato ancora pienamente valutato;
b)
è stato dimostrato mediante una valutazione provvisoria che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando le misure necessarie per affrontare il rischio fitosanitario in questione;
c)
non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione.
Tali atti di esecuzione stabiliscono misure temporanee relative all’introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell’Unione, necessarie per ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario in questione.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 4 prevedono che il paese terzo in questione presenti una relazione annuale in merito all’applicazione delle rispettive misure temporanee. Qualora, in base a una relazione, si concluda che il rischio in questione non è adeguatamente affrontato dalle misure comunicate, l’atto che prevede tali misure è immediatamente abrogato o modificato a seconda del caso.
6. Il periodo di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 non è superiore a cinque anni. Tuttavia, se giustificato sulla base di una valutazione aggiornata, tale periodo può essere prorogato e la deroga in questione può essere oggetto di prescrizioni modificate.
7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 4 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.»
;
13)
all’articolo 44, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il paese terzo in questione garantisce, con l’applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari in relazione all’introduzione o agli spostamenti nel territorio dell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati provenienti da altri paesi terzi;»
;
14)
all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo “Dichiarazione supplementare”, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione. Nel caso di una o più categorie di piante da impianto di cui all’articolo 37, paragrafo 7, in relazione agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, tale specificazione include il testo integrale dell’opzione applicabile per la categoria in questione.»
;
15)
all’articolo 81 è aggiunto il comma seguente:
«3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire i casi in cui il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica a particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti distribuiti attraverso vendita tramite contratti a distanza. Tali atti di esecuzione possono specificare le condizioni di applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.»
;
16)
all’articolo 88 sono aggiunti i commi seguenti:
«La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, disposizioni:
a)
che determinino le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che, in deroga al primo comma, possono essere spostati all’interno dell’Unione con un passaporto delle piante ad essi associato tramite una modalità diversa dall’apposizione fisica, in ragione delle loro dimensioni, forma o modalità di imballaggio, che rendono tale apposizione impossibile o estremamente difficoltosa; e
b)
che prevedano norme atte a garantire che il passaporto delle piante interessato, anche se non apposto, continui a far riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.»
;
17)
all’articolo 94, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono decidere, nel punto di ingresso nel territorio dell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, di sostituire un certificato fitosanitario con:
a)
una copia certificata del certificato fitosanitario originale; tale copia è rilasciata dall’autorità competente e accompagna le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati durante il loro spostamento soltanto fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante; o
b)
le informazioni contenute nel sistema elettronico per le notifiche di cui all’articolo 103, a condizione che il certificato fitosanitario elettronico, o una copia digitale del certificato fitosanitario, sia accessibile in tale sistema e sia reso disponibile, su richiesta delle autorità competenti, durante lo spostamento della pianta, del prodotto vegetale o di altro oggetto in questione fino al punto in cui è rilasciato il passaporto delle piante.»
;
18)
all’articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, quale prova dell’attuazione di misure adottate a norma dell’articolo 28, paragrafo 1 o 2, dell’articolo 30, paragrafo 1 o 3, dell’articolo 41, paragrafo 2 o 3, dell’articolo 44 oppure dell’articolo 54, paragrafo 2 o 3.»
;
19)
all’articolo 103, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche e delle relazioni da parte degli Stati membri.»
;
20)
all’articolo 104, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, all’articolo 11, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 6, all’articolo 19, paragrafi 2 e 8, all’articolo 28, paragrafo 7, all’articolo 29, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 30, paragrafo 8, all’articolo 33, paragrafo 1, all’articolo 37, paragrafo 10, all’articolo 40, paragrafo 4, all’articolo 41, paragrafo 4, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 6, all’articolo 53, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 60, paragrafo 2, all’articolo 77, paragrafo 2, e all’articolo 95, paragrafo 5. Tali norme riguardano uno o più degli elementi seguenti:»
;
21)
l’articolo 105 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 42, paragrafo 1 bis, e all’articolo 42 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 7, all’articolo 21, all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 34, paragrafo 1, all’articolo 38, all’articolo 42, paragrafo 1 bis, all’articolo 42 bis, paragrafo 3, all’articolo 43, paragrafo 2, all’articolo 46, paragrafo 2, all’articolo 48, paragrafo 5, all’articolo 51, all’articolo 65, paragrafo 4, all’articolo 71, paragrafo 4, all’articolo 76, paragrafo 4, all’articolo 81, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafo 6, all’articolo 87, paragrafo 4, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 96, paragrafo 2, all’articolo 98, paragrafo 1, all’articolo 99, paragrafo 1, all’articolo 100, paragrafo 4, all’articolo 101, paragrafo 5, e all’articolo 102, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 19, paragrafo 7, dell’articolo 21, dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’articolo 34, paragrafo 1, dell’articolo 38, dell’articolo 42, paragrafo 1 bis, dell’articolo 42 bis, paragrafo 3, dell’articolo 43, paragrafo 2, dell’articolo 46, paragrafo 2, dell’articolo 48, paragrafo 5, dell’articolo 51, dell’articolo 65, paragrafo 4, dell’articolo 71, paragrafo 4, dell’articolo 76, paragrafo 4, dell’articolo 81, paragrafo 2, dell’articolo 83, paragrafo 6, dell’articolo 87, paragrafo 4, dell’articolo 89, paragrafo 2, dell’articolo 96, paragrafo 2, dell’articolo 98, paragrafo 1, dell’articolo 99, paragrafo 1, dell’articolo 100, paragrafo 4, dell’articolo 101, paragrafo 5, e dell’articolo 102, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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