Art. 9 · Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza

Art. 9

Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza

In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza 1.   Sono fornite informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza in relazione ai prodotti da costruzione contemplati da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea. Il contenuto delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l’uso e delle informazioni sulla sicurezza figura all’allegato IV. 2.   Nell’ambito della richiesta di normazione di cui all’, paragrafo 2, la Commissione può anche chiedere all’organizzazione europea di normazione di emanare orientamenti, fra cui dettagli tecnici, necessari per l’elaborazione delle informazioni generali relative ai prodotti, delle istruzioni per l’uso e delle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato IV. 3.   Se la Commissione ritiene che gli orientamenti emanati dall’organismo europeo di normazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo per una specifica famiglia di prodotti o categoria di prodotti non garantiscano un’attuazione adeguata e omogenea del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sulla fornitura di informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza per la rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IV al fine di adeguarlo al progresso tecnico e alle nuove esigenze in materia di informazioni.
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