Art. 82 · Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione

Art. 82

Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione

In vigore dal 27 nov 2024
Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione Se gli Stati membri prevedono incentivi per una categoria di prodotti per la quale le prestazioni sono espresse come classe di prestazione di cui all’, paragrafo 5, o come classe inclusa nell’etichettatura di sostenibilità ambientale di cui all’, paragrafo 9, tali incentivi sono destinati alle due classi di prestazione più elevate. Se sono definite classi di prestazione in relazione a più di un parametro di sostenibilità, è indicato in relazione a quale parametro deve essere applicato il presente articolo. Nel fare ciò, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) il numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione; e b) la necessità di garantire l’accessibilità economica dei prodotti che soddisfano tali prescrizioni, al fine di evitare ripercussioni negative significative sui consumatori.
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