Art. 81 · Cooperazione internazionale

Art. 81

Cooperazione internazionale

In vigore dal 27 nov 2024
Cooperazione internazionale 1.   Ai fini della protezione della salute e della sicurezza delle persone o dell’ambiente, la Commissione può cooperare con le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali nel campo di applicazione del presente regolamento. Tale cooperazione può includere: a) scambi di informazioni sulle attività di contrasto e misure relative alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente, compresa la vigilanza del mercato; b) lo scambio di dati degli operatori economici; c) lo scambio di informazioni sui metodi di valutazione e sulle prove dei prodotti; d) lo scambio di informazioni sui richiami coordinati di prodotti, sulle richieste di azioni correttive e su altre azioni analoghe; e) la cooperazione su questioni scientifiche, tecniche e regolamentari volte a migliorare la sicurezza dei prodotti o la protezione dell’ambiente e dei consumatori; f) lo scambio di informazioni su questioni emergenti di notevole rilevanza ambientale, nonché per la salute e la sicurezza; g) lo scambio di informazioni sulle attività di normazione; h) lo scambio di funzionari. Lo scambio di informazioni a norma del presente paragrafo rispetta le norme in materia di riservatezza e il diritto dell’Unione applicabile. 2.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 può assumere la forma di: a) uno scambio non sistematico, in casi debitamente giustificati e specifici; oppure b) uno scambio sistematico, basato su un accordo amministrativo che specifica il tipo di informazioni da scambiare e le modalità dello scambio. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito alle attività di cooperazione che intraprende con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali a norma del primo comma. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che diano alle autorità di determinati paesi terzi che applicano volontariamente il presente regolamento o che dispongono di sistemi normativi per i prodotti da costruzione simili al presente regolamento, l’accesso o il diritto di partecipare pienamente a uno o più dei seguenti elementi: a) le informazioni e il sistema di comunicazione istituito a norma dell’, paragrafo 1; b) il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione istituito conformemente all’; c) gli eventi di formazione organizzati conformemente all’, paragrafo 2. L’accesso ai sistemi e agli eventi di cui al primo comma è concesso a condizione che il paese terzo interessato si impegni ad agire contro gli operatori economici che violano il presente regolamento provenienti dal loro territorio e a garantire la riservatezza. La piena partecipazione ai sistemi di cui agli può essere concessa solo se gli accordi tra l’Unione europea e i paesi terzi lo prevedono. Tale partecipazione può essere offerta ai paesi terzi a condizione che la legislazione del paese terzo sia allineata al presente regolamento e che le autorità nazionali competenti dei paesi terzi riconoscano i certificati rilasciati dagli organismi notificati o le valutazioni tecniche europee a norma del presente regolamento. Tale partecipazione è soggetta al soddisfacimento degli stessi obblighi che si applicano agli Stati membri conformemente al presente regolamento, compresi gli obblighi di notifica e di seguito. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 4.   Qualsiasi scambio di informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura in cui riguarda dati personali, è effettuato in conformità delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione di adeguatezza a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679 nei confronti del paese terzo interessato o dell’organizzazione internazionale interessata, lo scambio di informazioni esclude i dati personali. Se è stata adottata una decisione di adeguatezza per il paese terzo o l’organizzazione internazionale, lo scambio di informazioni con tale paese terzo od organizzazione internazionale può contenere dati personali che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di adeguatezza, ma soltanto nella misura in cui tale scambio sia necessario al solo scopo di tutelare la salute e la sicurezza o l’ambiente.
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