Art. 8
Specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità
In vigore dal 27 nov 2024
Specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni le quali rappresentano un mezzo alternativo per conformarsi ai requisiti dei prodotti stabiliti a norma dell’, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la Commissione ha chiesto, a norma dell’, paragrafo 3, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata volontaria riguardante i requisiti dei prodotti e:
i)
la richiesta non è stata accettata; o
ii)
la norma armonizzata volontaria relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine stabilito conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o
iii)
la norma armonizzata volontaria non è conforme alla richiesta; e
b)
nessun riferimento di norme armonizzate che contemplano i requisiti dei prodotti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del parere degli organismi competenti e del gruppo di esperti sull’acquis del CPR e consulta debitamente tutte le pertinenti organizzazioni di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Un prodotto che è conforme alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, è considerato conforme ai requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’, paragrafo 1, disciplinati da tali specifiche comuni o da parti di esse.
5. La Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti dei prodotti contemplati da una norma armonizzata volontaria il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’, paragrafi 5 o 6.
6. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti dei prodotti stabiliti dagli atti delegati di cui all’, paragrafo 1, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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