Art. 78
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto
In vigore dal 27 nov 2024
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale del prodotto sono conformi ai requisiti essenziali seguenti:
a)
i passaporti digitali dei prodotti sono pienamente interoperabili con altri passaporti digitali dei prodotti per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;
b)
un destinatario del passaporto digitale del prodotto può accedervi facilmente e gratuitamente, sulla base dei rispettivi diritti di accesso al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
c)
i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto sono conservati come specificato nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di cui all’;
d)
se i dati contenuti nel passaporto digitale del prodotto sono conservati o altrimenti trattati da operatori autorizzati o fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, tali operatori o fornitori non sono autorizzati a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l’operatore economico che immette il prodotto sul mercato;
e)
il passaporto digitale del prodotto rimane disponibile per il periodo di cui all’, paragrafo 2, lettera h), anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il passaporto digitale del prodotto, e soddisfa le condizioni stabilite conformemente all’, paragrafo 2, lettera f), per quanto riguarda l’obbligo di istituire un sistema di back-up;
f)
il diritto di accedere alle informazioni nel passaporto digitale del prodotto, di inserirle, modificarle o aggiornarle sono limitati ai diritti di accesso specificati nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
g)
è garantita la protezione delle informazioni che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) o diritti di proprietà intellettuale;
h)
sono assicurate l’autenticazione, l’affidabilità e l’integrità dei dati;
i)
i passaporti digitali dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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