Art. 75 · Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione

Art. 75

Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione

In vigore dal 27 nov 2024
Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento istituendo un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione conformemente alle condizioni stabilite nel presente capo. 2.   Il sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione: a) è compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 e si basa sullo stesso, senza che sia compromessa l’interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling – BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione; b) dispone delle funzionalità necessarie per attuare e gestire i passaporti digitali dei prodotti di cui all’; c) determina i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto e a quali informazioni è necessario che abbiano accesso, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione; d) determina i soggetti, compresi i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori e i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto che sono autorizzati a inserire o aggiornare le informazioni nel passaporto digitale del prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo passaporto digitale del prodotto, e le informazioni che essi possono inserire o aggiornare; e) stabilisce modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto digitale di un prodotto esistente; f) stabilisce procedure per garantire la disponibilità di passaporti digitali dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il passaporto digitale del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l’istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto; g) stabilisce requisiti per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, compreso, se richiesto, un sistema di certificazione per verificare tali requisiti, basato sugli sviluppi a norma del regolamento (UE) 2024/1781 per lo stesso scopo, nella misura del possibile; h) stabilisce, se necessario, norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) 2024/1781 per lo stesso scopo; i) garantisce che il sistema sia accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici; j) tiene conto della necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.
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