Art. 74
Ruoli condivisi e processo decisionale congiunto
In vigore dal 27 nov 2024
Ruoli condivisi e processo decisionale congiunto
1. Al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento in materia di vigilanza del mercato, designazione e supervisione dei TAB, organismi notificati e punti di contatto per i prodotti da costruzione, gli Stati membri possono designare:
a)
un organismo o un’autorità istituiti in cooperazione con un altro Stato membro o con altri Stati membri ai fini della designazione congiunta;
b)
un organismo o un’autorità già designati da un altro Stato membro per la stessa finalità, in cooperazione con tale Stato membro.
Gli Stati membri interessati garantiscono congiuntamente che gli organismi o le autorità comuni soddisfino tutti i requisiti pertinenti. Essi ne sono corresponsabili, mentre le decisioni adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche in un determinato Stato membro sono giuridicamente imputabili soltanto a tale Stato membro.
2. Le autorità di diversi Stati membri possono, fatti salvi i loro obblighi individuali a norma del presente regolamento o di altri atti legislativi, condividere risorse e responsabilità al fine di garantire l’applicazione armonizzata o l’attuazione efficace del presente regolamento.
A tal fine, esse possono anche:
a)
adottare decisioni congiunte, in particolare in relazione ad attività transfrontaliere congiunte o in relazione agli operatori economici attivi nel territorio degli Stati membri interessati;
b)
istituire progetti comuni, come ad esempio progetti congiunti di vigilanza del mercato o di prova;
c)
mettere in comune risorse per finalità specifiche, come lo sviluppo di capacità di prova o la sorveglianza su Internet;
d)
delegare l’esecuzione dei compiti a un’autorità omologa di un altro Stato membro, pur rimanendo formalmente responsabili delle decisioni adottate da tale autorità;
e)
trasferire un compito da uno Stato membro all’altro, a condizione che tale trasferimento sia comunicato chiaramente a tutti gli interessati.
Gli Stati membri interessati sono congiuntamente responsabili delle azioni intraprese conformemente al presente paragrafo.
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