Art. 68
Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato
In vigore dal 27 nov 2024
Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato
1. Ai fini del presente regolamento, il gruppo di cooperazione amministrativa istituito a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 (ADCO) si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta motivata della Commissione o di due o più autorità di vigilanza del mercato partecipanti.
Nel contesto dello svolgimento dei suoi compiti di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020, l’ADCO sostiene l’attuazione del presente regolamento, in particolare individuando le priorità comuni per la vigilanza del mercato.
2. Sulla base delle priorità individuate in consultazione con l’ADCO, la Commissione:
a)
organizza progetti congiunti di vigilanza del mercato e di prova in settori di interesse comune;
b)
organizza investimenti congiunti nelle capacità di vigilanza del mercato, compresi gli strumenti informatici e le attrezzature;
c)
organizza sessioni di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità notificanti e degli organismi notificati, anche per quanto riguarda la corretta interpretazione e applicazione del presente regolamento e i metodi e le tecniche pertinenti per l’applicazione o la verifica della conformità allo stesso;
d)
elabora orientamenti per l’applicazione e il rispetto del presente regolamento, tra cui i requisiti e gli obblighi stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento, nonché le pratiche e le metodologie comuni per una vigilanza efficace del mercato.
Se opportuno, l’Unione finanzia le azioni di cui alle lettere a), b) e c).
3. La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per garantire che l’ADCO svolga i compiti di cui al presente articolo e all’ del regolamento (UE) 2019/1020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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