Art. 68 · Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

Art. 68

Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato

In vigore dal 27 nov 2024
Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato 1.   Ai fini del presente regolamento, il gruppo di cooperazione amministrativa istituito a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 (ADCO) si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta motivata della Commissione o di due o più autorità di vigilanza del mercato partecipanti. Nel contesto dello svolgimento dei suoi compiti di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020, l’ADCO sostiene l’attuazione del presente regolamento, in particolare individuando le priorità comuni per la vigilanza del mercato. 2.   Sulla base delle priorità individuate in consultazione con l’ADCO, la Commissione: a) organizza progetti congiunti di vigilanza del mercato e di prova in settori di interesse comune; b) organizza investimenti congiunti nelle capacità di vigilanza del mercato, compresi gli strumenti informatici e le attrezzature; c) organizza sessioni di formazione comuni per il personale delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità notificanti e degli organismi notificati, anche per quanto riguarda la corretta interpretazione e applicazione del presente regolamento e i metodi e le tecniche pertinenti per l’applicazione o la verifica della conformità allo stesso; d) elabora orientamenti per l’applicazione e il rispetto del presente regolamento, tra cui i requisiti e gli obblighi stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate adottate a norma del presente regolamento, nonché le pratiche e le metodologie comuni per una vigilanza efficace del mercato. Se opportuno, l’Unione finanzia le azioni di cui alle lettere a), b) e c). 3.   La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico per garantire che l’ADCO svolga i compiti di cui al presente articolo e all’ del regolamento (UE) 2019/1020.
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