Art. 66
Procedura di salvaguardia dell’Unione
In vigore dal 27 nov 2024
Procedura di salvaguardia dell’Unione
1. Se a conclusione della procedura di cui all’, paragrafi 4, 6 e 7, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore economico interessato e valuta la misura nazionale. Il periodo di consultazione non supera i due mesi. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione si adopera per adottare atti di esecuzione, entro due ulteriori mesi dopo la fine del periodo di consultazione, con cui stabilisce se la misura sia giustificata o meno.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore economico interessato.
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono senza indugio affinché siano adottate le opportune misure restrittive, come il ritiro, nei confronti del prodotto non conforme e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto o del fabbricante è attribuita a carenze nelle specifiche tecniche armonizzate, nel documento per la valutazione europea, nelle norme armonizzate volontarie o nelle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 5, lettera d), la Commissione applica la procedura di cui all’, paragrafo 9, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 6, o all’, del presente regolamento o all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012, a seconda dei casi.
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