Art. 56 · Obblighi di informazione degli organismi notificati

Art. 56

Obblighi di informazione degli organismi notificati

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi di informazione degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati informano l’autorità notificante: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati, relazioni di valutazione o rapporti di prova; b) di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica; c) di qualunque richiesta d’informazioni loro rivolta dalle autorità nazionali competenti del mercato sulle attività di valutazione e verifica svolte; e d) su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell’ambito della loro notifica in conformità dei sistemi di valutazione e verifica nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto. 2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente regolamento che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica e per prodotti coperti dalla stessa specifica tecnica armonizzata informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi di tali valutazioni, in particolare in merito a qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati, relazioni di convalida o rapporti di prova e su richiesta ai risultati positivi di tali valutazioni. Un organismo notificato, su richiesta di un altro organismo notificato, di un’autorità nazionale competente o della Commissione informa la parte richiedente se i certificati, le relazioni di convalida o i rapporti di prova da esso rilasciati sono validi, limitati, sospesi o ritirati. 3.   Se la Commissione o un’autorità nazionale competente del mercato di uno Stato membro presenta a un organismo notificato stabilito nel territorio di un altro Stato membro una richiesta riguardante una valutazione effettuata da tale organismo notificato, quest’ultimo invia una copia di tale richiesta all’autorità notificante di tale altro Stato membro. L’organismo notificato interessato risponde quanto prima, e al più tardi entro 15 giorni, a detta richiesta. L’autorità notificante garantisce che tali richieste siano risolte dall’organismo notificato, fatto salvo il caso in cui vi sia un motivo legittimo per non procedere in tal senso. 4.   Se gli organismi notificati hanno ricevuto o ricevono prove che: a) un altro organismo notificato non è conforme ai requisiti di cui all’ o gli obblighi a esso spettanti; b) un prodotto immesso sul mercato non è conforme al presente regolamento; c) un prodotto immesso sul mercato, in ragione delle sue condizioni fisiche, può comportare un rischio grave, essi avvertono le pertinenti autorità di vigilanza del mercato o autorità notificanti, secondo i casi, e condividono le prove con esse.
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