Art. 53 · Modifiche della notifica

Art. 53

Modifiche della notifica

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della notifica 1.   Qualora l’autorità notificante abbia accertato o sia stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all’ o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2.   Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità nazionali notificanti e competenti responsabili, su loro richiesta.
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