Art. 5 · Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione

Art. 5

Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione

In vigore dal 27 nov 2024
Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione 1.   I metodi e i criteri per valutare la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali sono stabiliti in norme armonizzate rese obbligatorie mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 («norme armonizzate di prestazione»). Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità o la stabilità dei risultati, tali norme armonizzate di prestazione forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali. 2.   La Commissione, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le caratteristiche essenziali e i relativi metodi di valutazione per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all’interno di una famiglia. La richiesta di normazione stabilisce i principi di base e i punti di riferimento per la definizione di tali caratteristiche essenziali e dei relativi metodi di valutazione. Nella richiesta di normazione è indicato esplicitamente se i prodotti usati sono inclusi o esclusi dall’ambito di applicazione della richiesta. 3.   Nell’ambito delle richieste di normazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può anche chiedere alle organizzazioni europee di normazione di fornire i dettagli tecnici necessari per l’attuazione del sistema di valutazione e verifica da applicare conformemente agli atti delegati di cui all’, paragrafo 2. 4.   Le richieste di normazione di cui al paragrafo 2 possono contemplare la richiesta di proporre uno o più dei seguenti elementi: a) livelli di soglia facoltativi o obbligatori in relazione alle caratteristiche essenziali; b) classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali; c) le caratteristiche essenziali che devono sempre essere dichiarate dai fabbricanti. Tali richieste di normazione stabiliscono i principi di base e i punti di riferimento per la definizione degli elementi richiesti. 5.   Se nella richiesta di normazione presentata dalla Commissione è contemplata la richiesta di proporre elementi conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando, per le famiglie o le categorie di prodotti e per gli elementi oggetto di tale richiesta, gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. Previa consultazione del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, la Commissione può discostarsi dalle proposte dell’organizzazione europea di normazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, indipendentemente da eventuali previe richieste di normazione ma sulla base del parere del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando gli elementi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo in relazione a uno qualsiasi dei gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale di cui all’allegato X. 6.   Nei casi in cui, in base alla natura o alle caratteristiche tecniche di un prodotto, emerga il fatto che le prove sarebbero superflue o ridondanti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto si conformi a un determinato livello o livello di soglia o si qualifichi per una classe di prestazione senza ricorrere a prove o senza prove ulteriori. 7.   La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate alle pertinenti richieste di normazione, al presente regolamento e ad altre normative dell’Unione, compresi i principi generali del diritto. La Commissione può valutare se le norme armonizzate siano conformi ad altre norme armonizzate a norma del presente regolamento o ad altre norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione effettua la valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e ne presenta i motivi per iscritto alla corrispondente organizzazione europea di normazione e al gruppo di esperti sull’acquis del CPR entro sei mesi dalla trasmissione della norma armonizzata pertinente. Se ritiene che una norma, o parte di essa, sia insoddisfacente, la Commissione precisa quali siano le carenze. Affinché la Commissione possa adempiere a tale obbligo entro il termine stabilito, le organizzazioni europee di normazione informano periodicamente la Commissione in merito ai progressi e al contenuto del prodotto della normazione europea a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. 8.   Se una norma armonizzata è conforme ai requisiti giuridici applicabili e soddisfa i requisiti che occorre soddisfare in relazione ai principi di base e ai punti di riferimento stabiliti nella richiesta di normazione, nonché in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, la Commissione adotta senza indugio un atto di esecuzione che rende tale norma obbligatoria. Un anno dopo tale adozione, la norma armonizzata di prestazione diventa obbligatoria ai fini del presente regolamento, a meno che nell’atto di esecuzione non sia stata specificata una data di applicazione successiva. È specificata una data di applicazione successiva solo in casi eccezionali e il suo utilizzo è debitamente motivato. Una norma armonizzata di prestazione può essere applicata volontariamente a decorrere dalla data di adozione dell’atto di esecuzione. Se ritiene insoddisfacente una norma armonizzata o parte di essa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tale norma armonizzata obbligatoria con limitazioni. Gli atti di esecuzione di cui al primo e al secondo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Qualora non sia possibile rendere una norma armonizzata obbligatoria con limitazioni, la Commissione può adottare un atto di esecuzione conformemente all’. 9.   Se uno Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione, quest’ultima con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, ritiene che una norma armonizzata di prestazione non soddisfi interamente i requisiti giuridici applicabili o non soddisfi le esigenze che occorre soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione, si applica la procedura per sollevare obiezioni formali alle norme armonizzate di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato X aggiungendo ulteriori gruppi di caratteristiche essenziali di natura orizzontale.
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