Art. 43 · Autorità notificanti

Art. 43

Autorità notificanti

In vigore dal 27 nov 2024
Autorità notificanti 1.   Gli Stati membri designano un’autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la relativa conformità ai requisiti stabiliti agli . 2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dal loro organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   Se l’autorità notificante delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all’. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività. 4.   L’autorità notificante si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall’organismo di cui ai paragrafi 2 e 3.
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