Art. 4
Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate
In vigore dal 27 nov 2024
Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate
1. La Commissione è supportata da un gruppo di esperti («gruppo di esperti sull’acquis del regolamento sui prodotti da costruzione» o «gruppo di esperti sull’acquis del CPR»). Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR è composto almeno da esperti designati dagli Stati membri, da rappresentanti delle organizzazioni europee di normazione e da rappresentanti delle pertinenti organizzazioni europee di portatori di interessi che ricevono finanziamenti dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012. Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR assiste la Commissione nel trattamento delle richieste degli Stati membri di armonizzazione a livello dell’Unione attraverso specifiche tecniche armonizzate. In particolare, il gruppo di esperti sull’acquis del CPR assiste la Commissione nel definire e aggiornare un piano di lavoro per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate, nel preparare i contenuti tecnici relativi alle specifiche tecniche armonizzate, nel decidere sulla necessità di avviare le procedure in relazione alle specifiche tecniche armonizzate che presentano carenze, non sono disponibili o non sono in grado di coprire le esigenze di regolamentazione immediate, e nel determinare l’inclusione dei prodotti usati nelle specifiche tecniche armonizzate.
2. Previa consultazione del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, la Commissione stabilisce un piano di lavoro per l’elaborazione di specifiche tecniche armonizzate per le famiglie di prodotti elencate nell’allegato VII, compresi i requisiti dei prodotti, nonché le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per il loro uso e le informazioni sulla sicurezza, che copra almeno il triennio successivo. La Commissione stabilisce le priorità del piano di lavoro utilizzando una metodologia trasparente ed equilibrata, che è pubblicata insieme al piano di lavoro. Tale metodologia riflette almeno le esigenze di regolamentazione degli Stati membri, delle questioni di sicurezza relative alle opere di costruzione e ai prodotti da costruzione e degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed economia circolare.
La Commissione pubblica il primo piano di lavoro entro l'8 gennaio 2026.
La Commissione rinnova e aggiorna il piano di lavoro almeno ogni tre anni. Pubblica il piano di lavoro per il triennio successivo un anno prima della scadenza del piano di lavoro in vigore.
La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e gli Stati membri circa i progressi compiuti nell’attuazione del piano di lavoro.
Qualora ritenga di non poter conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro, la Commissione lo modifica di conseguenza senza indebito ritardo e comunica al Parlamento europeo e agli Stati membri le relative motivazioni.
3. Conformemente al piano di lavoro stabilito ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione e al gruppo di esperti sull’acquis del CPR le caratteristiche essenziali che richiedono per una famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché i metodi di valutazione, i livelli di soglia o le classi di prestazione e i requisiti di prodotto che ritengono necessari.
Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro esigenze di regolamentazione ai sensi del primo comma, la Commissione le integra o fornisce una motivazione per cui non è possibile farlo.
4. Sulla base dei requisiti di base per le opere di costruzione di cui all’allegato I e tenendo conto delle esigenze di regolamentazione comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo, nonché degli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza, ambiente, circolarità e clima, la Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, individua gli aspetti tecnici necessari per preparare le richieste di normazione, comprese le pertinenti caratteristiche essenziali. Tali caratteristiche essenziali e l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II costituiscono la base per la preparazione delle richieste di normazione di cui all’, paragrafo 2, e degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 1.
5. La Commissione garantisce che le caratteristiche essenziali siano coperte da specifiche tecniche armonizzate nella misura in cui lo sviluppo di tali specifiche sia proporzionato dal punto di vista tecnico ed economico.
6. La Commissione, con il supporto del gruppo di esperti sull’acquis del CPR, individua i requisiti dei prodotti di cui all’, così come altre specifiche tecniche armonizzate, e determina se i prodotti usati debbano essere coperti o esclusi da una richiesta di normazione o da una specifica tecnica armonizzata. Il gruppo di esperti sull’acquis del CPR è consultato con urgenza in merito alle notifiche degli Stati membri effettuate a norma dell’, paragrafo 5.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare:
a)
l’elenco delle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II, per adeguarlo al progresso tecnico e ai nuovi rischi ambientali e rispettare le priorità stabilite a norma del paragrafo 2 del presente articolo sulla base delle esigenze di regolamentazione degli Stati membri;
b)
le famiglie di prodotti elencate nell’allegato VII, per adeguarle al progresso tecnico e alle esigenze di regolamentazione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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