Art. 39 · Designazione, controllo e valutazione dei TAB

Art. 39

Designazione, controllo e valutazione dei TAB

In vigore dal 27 nov 2024
Designazione, controllo e valutazione dei TAB 1.   Gli Stati membri possono, tramite le loro autorità designatrici, designare TAB all’interno del proprio territorio per una o più famiglie di prodotti di cui all’allegato VII. Gli Stati membri possono inoltre designare TAB all’interno del proprio territorio come competenti per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui all’allegato VII. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome del TAB, il suo indirizzo e la famiglia o le famiglie di prodotti per cui è competente. 2.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun TAB. La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco dei TAB designati a norma del presente regolamento per via elettronica e ne indica i numeri di identificazione, le famiglie di prodotti per le quali sono designati e le eventuali limitazioni nel modo più preciso possibile. La Commissione provvede all’aggiornamento di tale elenco. 3.   L’autorità designatrice controlla le attività e le competenze dei TAB designati nei rispettivi Stati membri e, se necessario, delle loro filiali e dei loro subappaltatori, e le valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui al presente capo. L’autorità designatrice impone ai TAB misure correttive in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione delle rispettive procedure nazionali per la designazione dei TAB, del controllo delle loro attività e delle loro competenze e di qualsiasi modifica al riguardo. 4.   I TAB informano senza indugio, e al più tardi entro 15 giorni, l’autorità designatrice in merito a eventuali modifiche che possono incidere sulla loro conformità ai requisiti di cui al presente capo o sulla loro capacità di adempiere gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. 5.   Su richiesta dell’autorità designatrice pertinente, i TAB forniscono tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti necessari per consentire all’autorità, alla Commissione e agli Stati membri di verificare la loro conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. 6.   Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al presente regolamento, l’autorità designatrice ne limita, sospende o revoca la designazione per la famiglia di prodotti pertinente, se opportuno, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti. Se un TAB non ha rispettato ripetutamente le misure correttive imposte a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità designatrice ne può limitare, sospendere o revocare la designazione. L’autorità designatrice informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi limitazione, sospensione o revoca di una designazione. Si applicano l’, paragrafo 2, e l’.
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