Art. 38
Autorità designatrice
In vigore dal 27 nov 2024
Autorità designatrice
1. Gli Stati membri che intendono designare TAB designano un’unica autorità designatrice responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la designazione dei TAB. Le autorità designatrici soddisfano i requisiti per le autorità notificanti di cui all’, paragrafo 1, e all’. Gli Stati membri possono designare l’autorità notificante di cui all’ come autorità designatrice. Le autorità designatrici non sono idonee alla designazione conformemente all’, paragrafo 1.
2. Salvo diversa indicazione nel presente capo, le disposizioni applicabili alle autorità notificanti e alle procedure di notifica si applicano anche alle autorità designatrici e alle procedure di designazione.
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