Art. 36 · Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea

Art. 36

Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea

In vigore dal 27 nov 2024
Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea 1.   Gli Stati membri informano la Commissione: a) se ritengono che un documento per la valutazione europea non sia del tutto conforme ai requisiti giuridici applicabili o non adempia alle condizioni da soddisfare in relazione alle caratteristiche essenziali che devono essere contemplate in considerazione dei requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I e alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II; b) se ritengono che un documento per la valutazione europea sollevi una grave preoccupazione per la salute e la sicurezza delle persone, la protezione dell’ambiente o la tutela dei consumatori; c) se ritengono che un documento per la valutazione europea non soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafo 1. Lo Stato membro interessato motiva i suoi punti di vista. La Commissione si consulta con gli altri Stati membri in merito alle questioni sollevate dallo Stato membro interessato. 2.   Alla luce dei pareri espressi dagli Stati membri, la Commissione decide se pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei documenti per la valutazione europea in questione o se non pubblicarli, pubblicarli con limitazioni, conservarli, conservarli con limitazioni o ritirarli. 3.   La Commissione informa gli Stati membri e l’organizzazione dei TAB della sua decisione di cui al paragrafo 2 e, all’occorrenza, richiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione.
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