Art. 30
Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici
In vigore dal 27 nov 2024
Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici
Qualora sia necessario per garantire l’applicazione armonizzata del presente regolamento e soltanto nella misura necessaria per evitare che pratiche divergenti frammentino il mercato interno per gli operatori economici, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi e dei diritti di cui al presente capo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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